Thursday 17th of May 2012

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Statuto

ACQUARIA
ONLUS
per la formazione all'accoglienza ed il sostegno ai Paesi in via di sviluppo

C/C POSTALE 42923003                                                                                           CODICE FISCALE   96378730582

Viale Odescalchi, 20 - 00062 BRACCIANO (RM) - TEL/FAX: 06 97240472 - Mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.    - www.acquaria.netsons.org
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STATUTO


Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione denominata "ACQUARIA".
È un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Deve usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

Art. 2 SEDE
L'Associazione ha sede legale in Bracciano (Roma) e può costituire sedi amministrative e operative in Italia e all'estero.

Art. 3 DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 FINALITÀ
1. L'ACQUARIA opera nel campo del volontariato e della cooperazione con le popolazioni del Terzo Mondo con l'obiettivo di favorirne l'autosviluppo e la promozione umana e sociale;
2. esegue a tal fine studi interdisciplinari ed analisi socio-economiche per individuare le reali necessità di intervento e i relativi beneficiari;
3.cura la formazione, in Italia e all'estero, di volontari da impiegare come ricercatori, operatori sociali e tecnici In attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
4.cura la formazione degli omologhi, cioè‚ di quelle figure professionali in grado di proseguire e dirigere localmente i progetti avviati dalla cooperazione, anche oltre il termine d'intervento del personale straniero;
5.fornisce ai Paesi in via di sviluppo impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi idonei a utilizzare e valorizzare le risorse del luogo mediante l'impiego di tecnologie appropriate gestibili localmente;
6.svolge attività di informazione e sensibilizzazione intese a diffondere la conoscenza dei problemi del sottosviluppo e dell'emarginazione nel Terzo Mondo;
7.realizza attività culturali e programmi di informazione, formazione e aggiornamento sulle problematiche legate alla cooperazione e all'autosviluppo rivolti agli studenti e al personale docente, direttivo e ispettivo della Scuola italiana;
8.attua iniziative in favore degli immigrati provenienti dai Paesi in via di sviluppo con l'obiettivo di favorirne l'inserimento in Italia e il reinserimento qualificato nei Paesi di provenienza;
9.ricerca il coinvolgimento, nelle proprie attivita' e strutture, delle comunità di immigrati provenienti dai Paesi in cui realizza progetti di cooperazione;
10.contribuisce a diffondere la conoscenza degli usi e costumi dei Paesi in via di sviluppo con l'obiettivo di valorizzarne il patrimonio culturale;
11 svolge attività di incontro e di scambio tra cittadini di culture diverse;
12.stimola la collaborazione delle istituzioni, in particolare quelle locali, alle proprie attività.

L'ACQUARIA persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.


art. 5 SOCI

Possono diventare soci dell'ACQUARIA tutte le persone fisiche e giuridiche che, indipendentemente da ogni professione di fede politica o religiosa, concordano con le finalità dell'Associazione e si impegnano a osservare Il presente Statuto e le delibere dell'Assemblea con gli obblighi che ne derivano, nonché a sostenere, anche con l'impiego del proprio tempo, le iniziative e i progetti dell'Associazione.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Chi desidera diventare socio deve chiederlo per iscritto all'Associazione.
Il Consiglio Direttivo sottopone la domanda, accompagnata dal proprio parere in merito, all'Assemblea, che decide insindacabilmente sulla nomina a socio.
La qualifica di socio si perde per morte, recesso volontario, decadenza od esclusione.
La decadenza avviene a seguito del mancato versamento delle quote sociali.
L'esclusione avviene a fronte di comportamenti che danneggino moralmente o materialmente l'Associazione e in caso di inosservanza delle norme e dei principi dello statuto.
La decadenza e l'esclusione sono deliberate dall'Assemblea con decisione insindacabile e sono precedute da un provvedimento provvisorio di sospensione di non meno di due mesi da parte del Consiglio Direttivo.
La perdita della qualifica di socio non dà diritto a rimborsi di nessun tipo.

art. 6 TITOLI ONORIFICI
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attribuire a titolo d'onore le qualifiche di socio fondatore e di socio sostenitore.
La qualifica di socio fondatore, che spetta di diritto a chi ha sottoscritto l'Atto Costitutivo, può venire attribuito successivamente a quei soci che si sono distinti per l'impegno profuso all'interno dell'Associazione o che posseggono particolari meriti nel perseguimento delle finalità proprie dell'Associazione.
La qualifica di socio sostenitore puo' venire attribuita a quei soci che si sono distinti per il cospicuo sostegno materiale fornito all'Associazione.

Art. 7 ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Art. 8 ASSEMBLEA
L'Assemblea e' composta da tutti i soci.
I soci possono essere rappresentati nell'Assemblea da un altro socio, con delega scritta, ma ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Gli Enti membri dell'Associazione sono rappresentati nell'Assemblea da un loro delegato, che può anche non essere socio.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente con un anticipo di almeno quindici giorni e con le modalità stabilite dal Regolamento Interno, specificando gli argomenti all'ordine del giorno e il luogo, il giorno e l'ora sia per la prima che per la seconda convocazione.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria:
a) si riunisce almeno una volta l'anno;
b) elegge il Consiglio Direttivo;
c) delibera sui provvedimenti di ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;
d) approva il Regolamento Interno e le sue modificazioni redatti dal Consiglio Direttivo;
e) definisce le linee di indirizzo dell'Associazione;
f) approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e i programmi redatti dal Consiglio Direttivo;
g) stabilisce l'importo delle quote sociali.
h) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno concernente il funzionamento dell'Associazione.
Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento interno e per la nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Per le altre deliberazioni hanno diritto di voto tutti i soci che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono adottate a maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto in prima convocazione e a maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto presenti in seconda convocazione.
L'Assemblea Straordinaria si riunisce quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci e delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, sullo scioglimento dell'Associazione e su argomenti di particolare gravità per la vita dell'Associazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria vengono adottate a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci con diritto di voto in prima convocazione e a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci con diritto di voto presenti in seconda convocazione.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre soci di maggiore età, aumentabili fino a sette secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno
I Consiglieri possono essere rappresentati nel Consiglio Direttivo da un altro Consigliere. con delega scritta, ma ogni Consigliere non può essere portatore di più di una delega.
Il Consiglio Direttivo:
a) si riunisce almeno una volta al mese e ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri;
b) elegge tra i Consiglieri il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
c) dirige l'Associazione secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea
d) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
e) provvede all'amministrazione del patrimonio;
f) redige il Regolamento Interno e le sue modificazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
g) redige il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo e i programmi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
h) stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea;
i) conferisce le qualifiche di socio fondatore e sostenitore;
I) emana i provvedimenti provvisori di sospensione dei soci;
m) esprime all'Assemblea il proprio parere sulle domande di ammissione a socio.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o in sua assenza quello del Vice Presidente.
Ilconsiglio Direttivo dura in carica due anni ed è rieleggibile.

art. 10 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; firma gli atti e i negozi deliberati dal Consiglio Direttivo e dalle Assemblee.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Convoca l'Assemblea.
In caso di assoluta necessità ed urgenza esercita i poteri del consiglio Direttivo, convocandolo per riferire le decisioni adottate.
Spetta al Presidente o ad altre persone da lui espressamente delegate aprire conti correnti bancari e postali in Italia e all'estero, operare su di essi, incassare somme da chiunque dovute e rilasciare quietanze.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue competenze sono attribuite al Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica due anni e possono essere rieletti.


Art. 11 PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
L'ACQUARIA trae le proprie risorse da:
a) quote sociali;
b) contributi e donazioni di privati, dello Stato, di enti pubblici e di organismi internazionali;
c) lasciti testamentari
d) rimborsi derivanti da convenzioni.
Non è consentito all'ACQUARIA di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'ACQUARIA devolvera' il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi.

Art. 12 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Regolamento Interno e del Codice Civile.

 

Scheda per Adozione

 

Per aderire al programma di adozione visione e scarica qui la scheda per l'adozione a distanza

Acquaria onlus

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Codice Fiscale 96378730582

Viale Odescalchi, 20 - 00062 BRACCIANO (RM)

tel. e Fax 06-97240472 - 3496689762 - 3381233440 - 3453420347

mail: associazioneacquaria@libero.it

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